mercoledì 14 ottobre 2009

CIPUR: L. 133/08 (Legge "Brunetta") - Ricorso D / 2009

Oggetto: L. 133/08 (Legge "Brunetta") - Attuazione della norma che prevede la discrezionalità delle amministrazioni nella concessione del trattenimento in servizio per due anni aggiuntivi.

PROPONIAMO RICORSO SOLO PER I COLLEGHI (Ordinari, associati, ricercatori) CHE
ALL'ATTO DELLA PROMULGAZIONE DELLA NORMA AVEVANO GIÀ OTTENUTO IL D.R. DI CONCESSIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER DUE ANNI AGGIUNTIVI (+2!)
PREMESSA
Come è ben noto i Rettori tendono a non concedere, in virtù della L. 133/08, i due anni aggiuntivi di servizio attivo a professori e ricercatori. La norma consente ciò ma la "discrezionalità" che introduce non consente una attuazione basata su generiche delibere di Consiglio o Senato riguardanti il complesso dei dipendenti.
Le determinazioni dell'amministrazione, quindi, dovrebbero essere fatte "ad personam". Ciò quasi sempre non avviene e le decisioni rettorali sono basate su delibere generiche degli organi accademici assolutamente impugnabili con successo. Però tali legittime reazioni, dopo un sicuro annullamento da parte dei TAR, altro non sortiscono, in generale, che dar luogo ad una ulteriore decretazione rettorale mirata che conferma ineluttabilmente la non concessione del prolungamento del servizio. Sconsigliamo, quindi, di procedere a ricorsi che alla fin fine si dimostrano inutili e quindi soltanto dannosi per il loro costo e per l'angustia che portano con sé.
Riteniamo invece opportuno e fattibile proporre un grande ricorso FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO DELLA INCOSTITUZIONALITÁ DEI COMMI 9 E 10 DELL'ART. 72 DELLA LEGGE n. 133 del 6 agosto 2008 che di fatto rendono tale legge illegittimamente retroattiva nella sua applicazione, facendo decadere le concessioni del "+2" già decretate prima della sua promulgazione. Il disposto dai punti citati infatti recita:
L. 133/08, art. 72
"9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.".
Non può sfuggire l'evidente effetto retroattivo che si intende dare alla norma. Ciò in un contesto costituzionale nel quale la retroattività delle leggi non è consentita; se ai sensi del DL 503/92 un dipendente pubblico fa domanda di un trattenimento in servizio per ulteriori due anni e se la amministrazione (il rettore nel nostro caso) formalmente concede il "+2" con tanto di decreto o con opportuno atto amministrativo, a nostro avviso l'iter previsto dalla norma è concluso ed il risultato è un diritto soggettivo acquisito e i punti 9 e 10 sopra riportati sono pertanto incostituzionali.
Questo è il nostro convincimento. Pertanto si propone
RICORSO D/2009
RICORSO AL TAR LAZIO AFFINCHÉ SOLLEVI QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEI COMMI 9 E 10 DELL'ART. 72 DELLA LEGGE N. 133/08
Precisiamo che tale ricorso riguarda solo i docenti (ordinari, associati, ricercatori) che avendo chiesto al proprio rettore, ai sensi del DL 503/92, il trattenimento in servizio per ulteriori due anni successivi alla data prevista per il loro pensionamento, avevano ottenuto il D.R. di concessione antecedentemente alla data del 6 agosto 2008 (indipendentemente dall'esplicito annullamento o meno del medesimo da parte del rettore e con evidente esclusione di coloro cui esplicitamente il rettore ha invece confermato la concessione del +2 successivamente a tale data).
La iniziativa interessa anche i colleghi prossimi alla (o già in) quiescenza: in caso di successo del procedimento, pur non potendo più usufruire del prolungamento del servizio, avranno acquisito il diritto al rimborso dei danni relativi ai due anni di attività non prestata.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL RICORSO D/2009
PARTE 1: ADESIONE DI MASSIMA

Risultando opportuno restringere ai soli interessati i dettagli della adesione, si invitano i medesimi ad esprimere il proprio interesse dando una PRIMA ADESIONE DI MASSIMA AL PROCEDIMENTO PROPOSTO INVIANDO tramite FAX n. 075-5008851 DELLA SEGRETERIA NAZIONALE CIPUR-Confsal, copia del Decreto Rettorale di CONCESSIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER I DUE ANNI AGGIUNTIVI a suo tempo ricevuto, entro e non oltre lunedì 9 novembre 2009.
Le comunicazioni successive saranno riservate a chi avrà dato la adesione di massima.
Cordiali saluti
Prof. Vittorio Mangione
Segreteria Nazionale CIPUR-Confsal
Via G. Tilli n. 58 - 06127 Perugia (PG) - Italy
Tel. +39 075 5008750-53 Fax +39 075 5008851
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